Esproprio non tardivo se il termine di occupazione d’urgenza è prorogato

Pubblicato il 02 agosto 2017

Va esclusa la tardività di un decreto di espropriazione che sia stato emesso dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, qualora vi siano state delle proroghe del termine finale dell’occupazione di urgenza a norma dell’articolo 9 del Decreto legislativo 354/1999 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

Il citato articolo 9, sul completamento delle procedure di espropriazione in corso nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, va infatti interpretato nel senso che, per suo tramite, è stata disposta l’incondizionata proroga biennale dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza. Ciò a prescindere dal fatto che l’occupazione in corso alla sua entrata in vigore fosse ancora dotata del crisma della legittimità.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni unite civili nel testo della sentenza n. 19081, depositata il 1° agosto 2017 con riferimento ad una vicenda in cui i proprietari di un fondo sito in Campania avevano chiesto il risarcimento del danno per illegittimità della procedura espropriativa relativa al fondo medesimo, dovuta alla realizzazione dei lavori di messa in pressione di un acquedotto. Gli stessi lamentavano la tardività del decreto di espropriazione, emesso dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Tardività esclusa dalla Suprema corte posto che la norma citata - si legge nella decisione - “vale a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime se l’obiettivo di recupero della procedura espropriativa, che ne costituisce la ratio, sia ancora conseguibile”.

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