Esportatori abituali, lettere di intento da compilare

Pubblicato il 19 dicembre 2024

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è necessario predisporre le dichiarazioni di intento per l’anno 2025.

Infatti, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell'Iva, sono tenuti a redigere e trasmettere in via telematica (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento (che può riguardare a una singola operazione oppure una o a più operazioni sino a un determinato importo) in conformità al modello approvato.  

A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio cassetto fiscale (anche attraverso un intermediario abilitato).

Resta nella facoltà dell’esportatore abituale mettere a disposizione del fornitore “copia” della dichiarazione di intento, al fine di evitare dubbi sull’applicabilità o meno dell’Iva all’operazione. Allo stesso modo, questi potrebbe comunicare al fornitore anche solo il numero di protocollo della dichiarazione di intento inviata all'Agenzia nonché il plafond che si intende utilizzare. Pertanto, i soggetti passivi Iva che conseguono la qualifica di esportatore abituale potranno utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Il fornitore è tenuto a indicare nelle fatture emesse gli estremi del “protocollo” di ricezione della dichiarazione di intento inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Pertanto, prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’Iva occorrerà “controllare” con attenzione il proprio cassetto fiscale al fine di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento. 

Il fornitore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili Iva senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento è punito con una sanzione amministrativa, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Diversamente, nel caso in cui, in presenza di una dichiarazione di intento correttamente inviata dall’esportatore abituale, il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura con Iva, è sempre possibile emettere una nota di accredito ed emettere nuovamente la fattura, questa volta senza applicazione dell’Iva.

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