Con il messaggio INPS 5 novembre 2021, n. 3809, l’Istituto previdenziale ha reso note le procedure per la fruizione dell’esonero contributivo rivolto all’assunzione a tempo determinato o indeterminato di donne aventi i requisiti di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92, nella nuova misura raddoppiata, per il biennio 2021-2022, dalla Legge di Bilancio 2021.
L’esonero, concesso dalla Commissione europea nell’ambito del Temporary Framework, è attualmente utilizzabile sino al 31 dicembre 2021, e prevede uno sgravio contributivo sino al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.
Sono incentivate, sino ad un periodo massimo di dodici mesi, le assunzioni a tempo determinato e, sino ad un massimo di diciotto mesi complessivi, le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Le istanze di autorizzazione potranno essere presentate a partire dall’11 novembre 2021, tramite la sezione comunicazioni online, modulo 92-2012 presente sul cassetto previdenziale.
Non sono oggetto del riformulato esonero le assunzioni di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno dodici mesi.
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