Esonero dal versamento del contributo addizionale per le aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di CIGS
Pubblicato il 19 febbraio 2018
Il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, D.L. n. 86/1988, convertito dalla Legge n. 160/1988, per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di CIGS.
Chiarisce, a tal proposito, la circolare ministeriale n. 4 del 16 febbraio 2018 che:
- in caso di fallimento con esercizio provvisorio, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata;
- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi (tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco);
- in caso di accordi di ristrutturazione del debito, il relativo esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese;
- nella liquidazione coatta amministrativa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno dell’ammissione alla relativa procedura concorsuale, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'autorità che vigila sulla liquidazione;
- in caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Quindi, conclude la circolare n. 4/2018, l'INPS potrà esonerare l'azienda dal versamento del contributo addizionale dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria verrà effettuata dallo stesso Istituto sulla base della documentazione fornita dall'azienda.