E’ possibile fruire del beneficio dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016, entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assuma non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Questo è quanto è stato sostenuto dal Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 17 del 20 maggio 2016, evidenziando che, anche se la norma prevede che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, l’INPS, con circolare n. 178/2015, ha specificato che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere”.
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