Esonero contributivo per i dipendenti, in aumento l’imponibile fiscale ed il netto in busta

Pubblicato il 02 febbraio 2023

L’art. 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, ha prorogato ed aumentato l’esonero contributivo, già previsto per l’anno 2022, sulla quota di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico dei lavoratori dipendenti, prevedendo due diverse aliquote fruibili a seconda della retribuzione imponibile del mese.

In particolare, la norma ha previsto un esonero pari a 2 punti percentuali per le retribuzioni imponibili mensili fino a 2.692 euro e pari a 3 punti percentuali nel caso in cui la retribuzione imponibile del mese non ecceda l’importo di euro 1.923.

Le istruzioni operative sono state recentemente fornite dall’INPS con la circolare 24 gennaio 2023, n. 7.

L’esonero contributivo dipendenti 2023

Come anticipato in premessa, il comma 281, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto in via eccezionale e per i soli periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in misura pari a:

Resta ferma, così come espressamente previsto nell’ultimo periodo del testo della norma, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura trova applicazione, per i periodi di paga intercorrenti tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, anche a prescindere dalla circostanza che quest’ultimi assumano o meno la natura di imprenditore, con la sola esclusione dei lavoratori del settore domestico.

NOTA BENE: Come già avvenuto per l’anno 2022, la riduzione incide direttamente sull’aliquota a carico del lavoratore dipendente, sicché, a titolo esemplificativo, ipotizzando un’aliquota a carico del dipendente pari al 9,19%, laddove la retribuzione imponibile sia inferiore a 1.923 euro si applicherà una trattenuta previdenziale pari a 6,19 punti percentuali. Parimenti, nel medesimo caso, laddove la retribuzione sia superiore a 1.923 euro ma inferiore a 2.692 euro, la trattenuta previdenziale sarà pari a 7,19 punti percentuali.

Le soglie di retribuzione imponibile e le mensilità aggiuntive

Le soglie di retribuzione imponibile citate al paragrafo precedente dovranno essere verificate per singolo mese di paga, talché, in relazione alle variabili retributive del singolo periodo di paga, la misura dell’esonero in trattazione potrà assumere entità diversa ovvero non applicarsi, a seconda del superamento o meno delle singole soglie previste.

ATTENZIONE: Considerato che la soglia di applicazione deve essere verificata mensilmente, nel corso dei periodi di paga 2023, il lavoratore potrà beneficiare, in relazione ai differenti mesi, della riduzione di 2 punti percentuali per le mensilità con imponibile retributivo compreso tra 1924 euro e 2692 euro, della riduzione di 3 punti percentuali per le mensilità con imponibile retributivo fino a 1.923 euro, di nessuna riduzione nel caso in cui la retribuzione imponibile sia superiore al massimale di 2.692 euro.

Come già avvenuto nel corso del 2022, la norma prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima mensilità.

In particolare:

  1. nel caso in cui la tredicesima mensilità venga interamente corrisposta nel mese di dicembre 2023 (12 di 12 ratei – successivo Caso a)), la verifica dell’imponibile retributivo ai fini della riduzione in trattazione dovrà essere effettuata distintamente ovvero sia sulla retribuzione del mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità;
  2. nel caso in cui i ratei di tredicesima mensilità vengano corrisposti mensilmente (successivo Caso b)) ovvero laddove vengano corrisposti nel mese di dicembre o alla cessazione infrannuale intervenuta – in misura non intera – (successivo Caso c)), l’esonero andrà sempre applicato distintamente rispetto alle competenze della singola mensilità, rideterminando la soglia in misura proporzionale rispetto ai ratei erogati.

Caso a)

Mensilità fiscale

Mensilità

Imponibile ctr.

% esonero

Soglia

Dicembre

Dicembre

€ 2.466,00

2%

< € 2.692,00

Tredicesima

€ 1.892,00

3%

< € 1.923,00

Caso b)

Mensilità fiscale

Mensilità

Imponibile ctr.

% esonero

Soglia

Febbraio 2023

Febbraio 2023

€ 1.454,00

3%

< € 1.923,00

1/12 Tredicesima

€ 198,00

2%

< (2.692 /12) = € 224

Caso c)

Mensilità fiscale

Mensilità

Imponibile ctr.

% esonero

Soglia

Luglio 2023

Luglio 2023

€ 1.997,00

2%

< 2.692,00

7/12 Tredicesima

€ 1.022,00 (146 mese)

3%

< (1.923 / 12 x 7) = € 1.120

 

ATTENZIONE: Nelle ipotesi di assunzione o cessazione infrannuale, ai fini della determinazione della soglia massima per l’applicazione delle riduzioni in trattazione, sarà necessario tenere conto anche delle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. In tal caso, il massimale dei ratei di tredicesima dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi lavorati e che hanno portato alla maturazione dei ratei di tredicesima.

Per le mensilità aggiuntive ulteriori alla tredicesima, laddove previste dalla contrattazione collettiva applicata, la riduzione può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della mensilità “corrente” sommata alla retribuzione imponibile della mensilità aggiuntiva o del suo rateo non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per l’applicazione delle riduzioni in commento. In caso contrario, l’esonero non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile del mese.

Ipotesi particolari e cumulo di impieghi

Atteso che la norma prevede specificatamente che la riduzione può trovare applicazione esclusivamente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

Per quanto concerne, invece, la presenza di più denunce contributive nel medesimo mese e per il medesimo lavoratore – in virtù di raggiunte variazioni del rapporto di lavoro – i limiti delle soglie utili alla fruizione dell’incentivo dovranno tener conto del rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, nel caso in cui, nel mese di competenza, intervengano delle variazioni del rapporto di lavoro (ad esempio da part-time a full-time) la retribuzione imponibile ai fini dell’esonero sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti dovrà essere considerata cumulativamente facendo riferimento ai dati contenuti in entrambi i flussi contributivi.

Parimenti, la medesima regola è applicabile nel caso in cui intervengano operazioni societarie o cessioni di contratto che comportino il passaggio dei lavoratori, senza soluzione di continuità, ovvero nei casi in cui vi siano più denunce contributive derivanti dal transito del personale dipendente da una posizione contributiva ad un’altra. Chiaramente, tali eventi devono intervenire nel corso del medesimo mese.

Tale principio, tuttavia, non trova – contrariamente – conforto nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro. Laddove, infatti, il lavoratore abbia in essere rapporti di lavoro subordinato presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale di retribuzione imponibile utile ai fini dell’applicazione dell’esonero in commento dovrà essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.  

Condizioni di spettanza e cumulabilità

Quanto alle condizioni di spettanze dell’incentivo, in primis, appare necessario rilevare che la fruizione dell’esonero:

Quanto alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’esonero, ancorché valutabile come misura idonea a ridurre il costo del lavoro – a dire dell’INPS -, si caratterizza come un intervento generalizzato e potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro e per tutti i settori economici. Altresì, trovando – la riduzione – applicazione esclusivamente sulla quota a carico dei lavoratori, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto risulta fruibile da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa.

L’esonero in commento trova possibilità di cumulo con un ulteriore esonero attualmente fruibile, ancorché in misura residuale, e dedicato al rientro in servizio delle lavoratrici madri nel corso dell’anno 2022 (art. 1, comma 137, legge di Bilancio 2022).

Per i periodi di cumulabilità delle due predette misure, l’esonero in commento trova applicazione sull’intera contribuzione dovuta dalla lavoratrice.

Indicazioni per i flussi Uniemens

Per esporre la fruizione degli esoneri in commento, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dai flussi Uniemens del mese di competenza gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> nella sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile del mese.

Per esporre l’esonero pari a 3 punti percentuali dovranno essere valorizzati i seguenti campi riportati in tabella, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>.

Elemento

Descrizione

Esonero 3%

Valore - Mensilità

Valore – 13a

Valore – 13a rateo

<CodiceCausale>

Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L098

L099

L100

<IdentMotivo UtilizzoCausale

-

N

N

N

<BaseRif>

Retribuzione imponibile al netto del rateo di tredicesima

Importo

Importo 13a

Importo rateo 13a

<AnnoMeseRif>

Anno/mese di riferimento dell’esonero

AAAA/MM

AAAA/MM

AAAA/MM

<ImportoAnnoMeseRif>

Importo dell’esonero 3% spettante

Importo

Importo su 13a

Importo su rateo 13a

Per quanto concerne, invece, l’applicazione della riduzione contributiva pari a 2 punti percentuali, saranno utilizzabili i codici già in uso per l’anno 2022 e resi dall’Istituto previdenziale con il messaggio 26 settembre 2022, n. 3499, rispettivamente “L094” per la mensilità corrente, “L025” per la tredicesima mensilità, “L095” per il rateo di tredicesima mensilità.

QUADRO NORMATIVO

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

INPS – Circolare 24 gennaio 2023, n. 7

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