Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l'INPS fornisce gli attesi chiarimenti operativi sull'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle sue gestioni previdenziali (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge di Bilancio 2021).
La circolare, oltre a definire l'ambito applicativo del beneficio contributivo, contiene importanti precisazioni in ordine ai requisiti di accesso nonchè indicazioni per la presentazione della relativa domanda il cui termine è stato differito, con messaggio 29 luglio 2021, n. 276, al prossimo 30 settembre.
Si ricorda che le disposizioni attuative dell'esonero sono state definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021 e che la Commissione europea ha autorizzato la misura con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719), di cui all’oggetto.
In aggiunta ai soggetti iscritti alle Casse professioni autonome (decreto legislativo n. 509/1994 e decreto legislativo n. 103/1996), possono beneficiare dell'esonero contributivo i lavoratori iscritti:
L’esonero spetta solo ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.
Sono esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
I lavoratori summenzionati devono:
a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
A tal proposito l'INPS fa presente che: 1. se il soggetto svolge l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; 2. in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale; 3. l'esonero contributivo non spetta agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali. |
b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro.
Il reddito va individuato:
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Il possesso dei requisiti per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura è verificato in capo al titolare della posizione aziendale.
I requisiti reddituali non rilevano per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.
Per richiedere l'esonero i soggetti su indicati devono essere in possesso della regolarità contributiva (DURC), verificata d’ufficio a far data dal 1° novembre 2021 (articolo 47-bis del Sostegni bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero.
La regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Infine, per beneficiare dell'esonero, i lavoratori non devono essere titolari:
I predetti requisiti sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti per tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).
Il possesso dei requisiti sopra descritti deve essere dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda congiuntamente alla dichiarazione di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e riguarda la I, II e III rata della tariffazione 2021 con termine di pagamento che scade entro il 31 dicembre 2021.
Per i commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale, l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, calcolati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.
Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero ha ad oggetto la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021.
Per ciascun lavoratore e coadiuvante familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.
Per i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (comprensiva della quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), dell'aliquota aggiuntiva per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e dell’aliquota ISCRO).
Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS).
Sono esclusi i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.
I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 – primo e secondo acconto sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale.
I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza possono omettere di effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto (data di pubblicazione della circolare n. 124)
L’INPS effettuerà le verifiche d’ufficio e, in caso di insussistenza dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili dalle date di scadenza legale di versamento.
Qualora invece si sia proceduto al versamento della contribuzione oggetto di esonero, la stessa potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021.
L'INPS effettuerà preliminarmente i controlli relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di pensione, comunicando l'esito tramite il Cassetto previdenziale con l’importo massimo accordato.
Successivamente, non appena saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero. Al termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, sulla differenza dei contributi dovuti e non versati saranno dovute le sanzioni civili.
Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale e il calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definite invece con l’Agenzia delle Entrate.
Se le risorse economiche stanziate (1.500 milioni di euro) non sono sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’INPS autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.
La domanda di esonero dovrà essere presentata su modelli distinti per ogni Gestione INPS la cui pubblicazione sarà resa nota con un messaggio dell'INPS.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2021 utilizzando le credenziali usuali (PIN, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 -CIE, Carta nazionale dei servizi - CNS) e tramite i seguenti percorsi:
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Da ultimo si fa presente che con la circolare n. 124 del 2021 l'INPS detta istruzioni anche per i soggetti iscritti alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 già collocati in pensione, titolati a chiedere l'esonero contributivo parziale di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
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