Nuove istruzioni Inps in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, previsto dal decreto Sostegni-ter (articolo 4, comma 2-ter, DL n. 4/2022, convertito).
La circolare n. 89 del 27 luglio 2022 dell'INPS fornisce le indicazioni circa la modalità di quantificazione dell’esonero spettante.
La disposizione del Sostegni-ter ha riconosciuto tale esonero fino ad un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022; lo stesso è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero in parola è diretto a tutti i datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, individuati dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea che l’ha ritenuta compatibile con il mercato interno. In seguito, l’Istituto previdenziale, con il messaggio n. 2712/2022, ha fornito le prime indicazioni circa l’avvenuta individuazione della platea dei destinatari.
Ora, la circolare n. 89/2022 aggiunge altre informazioni con riferimento al procedimento di quantificazione dell’esonero contributivo ex Decreto Sostegni-ter.
Come anticipato, i destinatari sono i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
A questi è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui
al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”
Dunque, possono fruire dell’esonero contributivo i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’INPS, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.
La misura consiste nell’esonero totale dal versamento della contribuzione dovuta sia per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato (instaurati ed instaurandi) sia per i rapporti di apprendistato, per il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022.
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso del Durc regolare, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
Sono esclusi dall’esonero in oggetto i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
La circolare Inps 89/2022 comunica che i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare una richiesta di quantificazione dell’agevolazione attraverso il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” del sito inps.it.
Detta istanza può essere inviata a partire dal 27 luglio 2022 e fino al 9 settembre 2022.
Per quanto riguarda l’elaborazione delle istanze, si precisa che le domande inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare provvisorio dell’esonero che potrà essere fruito. Se il datore di lavoro ritiene non coerente l’ammontare comunicato, può proporre una richiesta di riesame dell’importo.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.
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