A seguito di quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2016, ha ritenuto che anche l’esonero contributivo 2016, così come quello del 2015, sia precluso solo qualora il datore di lavoro assuma lo stesso lavoratore per il quale abbia già fruito dell’esonero contributivo (non importa se riferito al 2015 o al 2016), pur rispettando le altre condizioni di legge, o ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.
Per la Fondazione, l’esonero può essere, invece, legittimamente fruito nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già consentito di fruire dell’esonero contributivo ad un diverso datore di lavoro.
Evidenzia, infatti, il parere n. 2/2016, che la posizione dell’INPS in merito è la stessa per tutte e due le annualità ed è illustrata nelle circolari n. 17/2015 e n. 57/2016, anche se, in effetti, in quest’ultima l’Istituto si è espresso in modo più articolato rispetto a quella dello scorso anno.
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