Esonero addizionali, i sostituti in difficoltà

Pubblicato il 19 aprile 2007

Dal 2007 i Comuni possono, entro il 30 aprile (termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007), deliberare soglie di reddito al di sotto delle quali l’addizionale all’IRPEF non è dovuta. Il quadro è, tuttavia, complicato, dalla circostanza che da quest’anno è dovuto un acconto – calcolato sull’imponibile 2006 come determinato al netto delle vecchie deduzioni per carichi di famiglia, applicando l’aliquota 2007, se pubblicata entro il 15 febbraio, o quella in vigore nel 2006 - del 30%, in un massimo di nove rate mensili, partendo dalle retribuzioni di marzo.

I sostituti possono riconoscere le esenzioni già in sede di acconto, su richiesta del percettore. Ma il comunicato agenziale dello scorso 16 aprile (in Settimana Normativa n. 16 del 20 aprile, ndr) rettifica questa possibilità, contenuta nella circolare 15/E/2007, nel senso che i sostituti hanno facoltà di riconoscere le esenzioni anche mancando l’autorizzazione del percettore. Gli operatori si chiedono, a questo punto, se l’applicazione delle esenzioni debba effettuarsi d’ufficio in presenza di un reddito inferiore alla soglia che l’Ente ha deliberato. In più, il parametro di riferimento delle addizionali, ovvero il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, spesso non è a conoscenza del sostituto, il quale si limita alla gestione del reddito di lavoro dipendente. E’ richiesto l’intervento interpretativo delle Entrate.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy