Dal 2007 i Comuni possono, entro il 30 aprile (termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007), deliberare soglie di reddito al di sotto delle quali l’addizionale all’IRPEF non è dovuta. Il quadro è, tuttavia, complicato, dalla circostanza che da quest’anno è dovuto un acconto – calcolato sull’imponibile 2006 come determinato al netto delle vecchie deduzioni per carichi di famiglia, applicando l’aliquota 2007, se pubblicata entro il 15 febbraio, o quella in vigore nel 2006 - del 30%, in un massimo di nove rate mensili, partendo dalle retribuzioni di marzo.
I sostituti possono riconoscere le esenzioni già in sede di acconto, su richiesta del percettore. Ma il comunicato agenziale dello scorso 16 aprile (in Settimana Normativa n. 16 del 20 aprile, ndr) rettifica questa possibilità, contenuta nella circolare 15/E/2007, nel senso che i sostituti hanno facoltà di riconoscere le esenzioni anche mancando l’autorizzazione del percettore. Gli operatori si chiedono, a questo punto, se l’applicazione delle esenzioni debba effettuarsi d’ufficio in presenza di un reddito inferiore alla soglia che l’Ente ha deliberato. In più, il parametro di riferimento delle addizionali, ovvero il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, spesso non è a conoscenza del sostituto, il quale si limita alla gestione del reddito di lavoro dipendente. E’ richiesto l’intervento interpretativo delle Entrate.
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