Due misure per l’anno 2024 idonee a ridurre il cuneo contributivo in carico ai lavoratori dipendenti: la prima concernente un abbattimento parziale della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti; la seconda inerente allo sgravio totale della medesima quota contributiva IVS per le lavoratrici madri. A prevederlo è la legge di Bilancio 2024 rispettivamente al comma 15 ed al comma 180.
Seppure i due esoneri potrebbero, di fatto, essere cumulabili, l’intreccio delle due disposizioni normative rende inconciliabili le misure, ferma restando la possibilità di fruire dell’uno o dell’altro esonero sulla base delle condizioni e del rispetto dei requisiti previsti da ciascuna delle misure su base mensile.
Nei periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sarà, dunque, possibile fruire per alcuni mesi dello sgravio “generalizzato” pari a 6 o 7 punti percentuali (nel rispetto delle retribuzioni massime ammesse) e, per altri mesi, dell’esonero rivolto alle lavoratrici madri (nel rispetto della soglia massima prevista).
L’art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, confermando quasi integralmente quanto già previsto nel secondo semestre dell’anno 2023 (nei termini modificati dal Decreto Lavoro), prevede in via “eccezionale” (e, dunque, non in modo strutturale) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero dedicato ai lavoratori dipendenti sulla quota di contributi ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pari a:
NOTA BENE: Rispetto alla precedente versione “2023”, l’applicazione dell’esonero in trattazione non ha effetti sulla tredicesima mensilità o sulle ulteriori mensilità aggiuntive. Le predette soglie di retribuzione imponibile devono, dunque, essere considerate al netto del rateo di tredicesima mensilità.
La misura è destinata sia ai lavoratori dipendenti del comparto privato che del comparto pubblico e non è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea.
La verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali) deve essere effettuata con l’imponibile previdenziale del mese senza considerare l’eventuale rateo di tredicesima erogato mensilmente ovvero della tredicesima mensilità.
Pertanto:
Le medesime regole valgono altresì per le ulteriori mensilità aggiuntive ivi inclusa la quattordicesima.
NOTA BENE: Con la circolare INPS 16 gennaio 2024, n. 11, sono stati confermati i codici di fruizione nel flusso Uniemens: “L094” per l’esonero 6%; “L098” per l’esonero 7%
Con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, l’Istituto previdenziale, in continuità con le precedenti istruzioni di prassi amministrativa, ha evidenziato che:
Il comma 180, art. 1, della legge di Bilancio 2024, prevede un esonero contributivo totale sulla quota IVS, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, dedicato alle lavoratrici madri di tre o più figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Il successivo comma 181, prevede per il solo anno 2024, che la misura possa essere fruita anche dalle lavoratrici madri di due figli, sempreché siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
ATTENZIONE: L’esonero in trattazione è fruibile dalla mensilità di competenza febbraio 2024, così come specificato nella circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27, mediante esposizione degli appositi codici causali sul modello DM10.
Come anticipato nell’Approfondimento Lavoro dell'11 gennaio 2024, l’esonero in trattazione, pari al 100% dei contributi IVS a carico della madre lavoratrice, sarà incumulabile – in considerazione dell’entità dello stesso – con il generale esonero previsto dal sopracitato comma 15, art. 1, legge di Bilancio 2024. Invero, l’applicazione di quest’ultimo esonero, al massimo, può agire su una retribuzione imponibile di euro 2.692 euro (nella misura del 6%) con una quota contributiva ai fini IVS (al 9,19%) pari a 247,39 euro.
In tal senso, l’esonero previsto per le lavoratrici madri, pari a 250 euro mensili (€3.000 / 12) risulta già idoneo ad abbattere integralmente le ritenute previdenziali ai fini IVS, risultando – in ogni caso – di entità maggiore rispetto al precedente esonero sulla quota IVS del 6/7%.
Ciò assunto, si noti che il comma 180 della legge di Bilancio 2024 fa “salvo” quanto previsto dal comma 15 (riduzione 6/7%) sicché – sussistendone i presupposti legittimanti – potranno essere applicate, nel corso del 2024, entrambe le misure.
A titolo esemplificativo, dunque, laddove il figlio più piccolo della lavoratrice madre con tre o più figli raggiunga in un dato mese di competenza la maggiore età (avendo fruito dell’esonero totale ex comma 180), potrà accedere all’esonero IVS 6/7%, nel rispetto dei limiti massimi di retribuzione imponibile, sin dal mese immediatamente successivo.
Stesso principio può applicarsi anche nel caso in cui vi sia la nascita del secondo figlio, potendo la lavoratrice optare, in alternativa all’esonero 6/7%, per l’abbattimento totale della quota a carico prevista dai commi 180 e ss.
Per la fruizione dell’esonero in trattazione, le lavoratrici del settore pubblico e privato, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, comunicando allo stesso il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Nel flusso Uniemens, infatti, dovrà essere evidenziato il codice fiscale di tutti e due/tre figli, ivi incluso il codice fiscale del figlio più piccolo, consentendo all’Istituto di poter verificare l’effettiva possibilità di fruire della misura. Per i datori di lavoro del settore privato, dunque, a partire della mensilità di febbraio 2024, il beneficio dovrà essere esposto nelle denunce contributive valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito come segue:
ATTENZIONE: Gli arretrati dell’esonero in trattazione, ivi inclusa la restituzione dell’eventuale esonero contributivo già fruito pari al 6/7% potrà avvenire nei flussi Uniemens delle mensilità di competenza marzo, aprile e maggio 2024. In tali ipotesi la riduzione del cuneo contributivo andrà riversata all’Istituto mediante esposizione dei codici di conguaglio “M054” e “M055” rispettivamente per la riduzione del 6% e del 7% sulla quota IVS a carico dei lavoratori.
QUADRO NORMATIVO
Legge 30 dicembre 2023, n. 213
INPS – Circolare 16 gennaio 2024, n. 11
INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 27
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