Esodati, nuove coperture previdenziali in arrivo

Pubblicato il 01 luglio 2019

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto 18 aprile 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito”. In particolare, la disposizione prevede il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di due lavoratori che, nell'anno 2019, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, co. 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78/2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal menzionato articolo 12.

Esodati, i destinatari

I destinatari del Decreto in commento sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, co. 5, della L. n. 122/2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione. In particolare, si tratta di:

Esodati, risorse finanziarie

L’art. 2 del Decreto 18 aprile 2019 stabilisce che l’INPS è autorizzato, nel limite di spesa di euro 17.000 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di due lavoratori, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

Per l'anno 2019 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 17.000, sono posti a carico del “Fondo sociale per occupazione e formazione” di cui all' art. 18, co. 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy