Esercizio professione forense. Testo all’esame del Senato

Pubblicato il 17 settembre 2015

Lo schema del decreto del ministro della Giustizia recante “Regolamento concernente l’accertamento dell’esercizio della professione forense a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, dopo il parere favorevole, con osservazioni, ottenuto dal Consiglio di stato è approdato, il 10 settembre 2015, al Senato, per il prescritto parere.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema del decreto, il ministero della Giustizia sottolinea, in particolare, che non è stato condiviso il suggerimento del Consiglio nazionale forense, per come anche mutuato dal Consiglio di stato nel proprio parere, circa la possibilità di prevedere il potere del Consiglio dell’ordine di invitare l’interessato a sanare l’eventuale accertata carenza dei requisiti.

Secondo il dicastero, infatti, costituirebbe un sufficiente presidio di elastica applicazione del regolamento, la clausola generale che consente di non procedere alla cancellazione, in presenza di giustificati motivi oggettivi e soggettivi.

Relativamente all’articolo 1 del testo, per contro, è stato accolto il rilievo del Collegio amministrativo di indicare esclusivamente le definizioni che rilevano ai fini del regolamento medesimo.

Rispetto alla possibilità di ricorso al Cnf avverso la delibera di cancellazione amministrativa, viene precisato che, in accoglimento dei rilievi del Consiglio di stato, si è fatto espresso richiamo anche al comma 18 dell’articolo 17 e all’articolo 36 comma 7 della Legge forense.

Con riferimento alla soluzione proposta dal Consiglio di stato di sostituire alla cancellazione dall’albo l’iscrizione in un albo dei non esercenti, il ministero sottolinea che la medesima non può essere praticata posto che l’articolo 21, comma 4, della Legge forense prevede espressamente che la “mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo”.

Dopo questo passaggio in Senato, il testo, nella sua versione definitiva, verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

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