La tenuta di libri contabili, fiscali e del lavoro, da parte di soggetto non abilitato e con modalità tali da creare le apparenze dell'attività professionale di esperto contabile è punibile a titolo di esercizio abusivo della professione.
Confermata, dalla Cassazione, la condanna per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione comminata ad un'imputata alla quale era stato contestato di avere esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione.
Alla finta professionista era stato addebitato, altresì, di avere indotto in errore il cliente, trattenendo indebitamente somme che questi le aveva versato per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto per la complessiva somma di oltre 80mila euro.
Con sentenza n. 46703 del 21 novembre 2023, la Seconda sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso promosso dalla donna contro la decisione con cui la Corte di appello aveva accertato la sua penale responsabilità per i reati contestati.
La Suprema corte ha giudicato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di impugnazione sollevati dalla ricorrente, concernenti, in particolare, l'elemento oggettivo del reato e l'asserito vizio di motivazione.
Nella loro decisione, i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite in tema di abusivismo professionale, per quanto riguarda, nella fattispecie, l'abusivo esercizio della professione di commercialista.
Come evidenziato dalle SS. UU., integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa.
Questo, laddove lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Per la Cassazione, in particolare, la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione degli esperti contabili, permette di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato e con modalità tali da creare le apparenze dell'attività professionale è punibile a titolo di esercizio abusivo della professione.
Nel caso esaminato, i giudici di secondo grado avevano fatto corretta applicazione di tali norme e principi, avendo evidenziato alcuni indici sintomatici di una falsa apparenza, idonei ad integrare la condotta penalmente rilevante.
Erano stati considerati, nel dettaglio:
La pronuncia è stata immediatamente commentata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, che - in una nota pubblicata il 22 novembre, subito dopo la diffusione della sentenza - l'ha definita "importante ed estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista”.
Il rappresentante dei commercialisti, in tale contesto, ha altresì informato che le segnalazioni provenienti da tutto il territorio nazionale verranno prese in carico dal Consiglio nazionale e verificate da un gruppo di lavoro interno appositamente istituito, di cui fa parte anche un pool di legali.
Attività, questa, che "consentirà di effettuare un monitoraggio puntuale delle diverse tipologie di esercizio abusivo e la loro consistenza sul territorio nazionale”.
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