Con sentenza n. 938 del 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società che, essendo costituita da altra società interamente partecipata, riteneva di poter fruire delle esenzioni dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo previste a favore dello Stato. Per la Corte, tuttavia, il regime fiscale di favore è vincolato al principio dell'interpretazione restrittiva; conseguentemente, poiché il legislatore non ha modificato le citate disposizioni in parallelo con l'evolversi del processo di privatizzazione, deve desumersi che lo stesso non abbia inteso estendere il regime di favore a soggetti diversi dallo Stato stesso.
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