La relazione tra la direttiva comunitaria e la legge nazionale in materia di Imposta sul valore aggiunto ha la stessa natura – sostiene l’autore – di quella che intercorre tra la legge delega e il decreto legislativo delegato. I due atti normativi rivolti al cittadino devono essere conformi alla regola sovraordinata. E nei rari casi dubbi, al giudice che deciderà della controversia in primis spetta il compito di adottare l’interpretazione adeguatrice, in grado di far inquadrare la fattispecie concreta nello spirito e nella lettera della direttiva o della legge delega. Se quest’organo di giustizia non ha un’adeguata certezza interpretativa, si rivolgerà all’organo giudiziario (Consulta per le disposizioni interne, Corte di Giustizia Ue per la verifica di rispetto delle direttive) che ha l’incarico di garantire la coerenza tra gli atti di legge.
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