Non ha diritto all’esenzione dai tributi locali – Imu e Ici – il fabbricato produttivo iscritto nella categoria catastale D/1 ma con annotazione di parificazione alla categoria D/10.
Con ordinanza n. 12780 del 23 maggio 2018, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un comune avverso la pronuncia della Ctr, che aveva esteso l’esenzione Ici ad un immobile produttivo di una società agricola nonostante, nell’anno in cui era stato elevato l’accertamento fiscale, fosse iscritto nella categoria catastale D1.
I giudici della Cassazione ricordano il principio offerto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18565/09, per il quale, in tema di Ici, non è soggetto all’imposta l’immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale con attribuzione di categoria A/6 e D/10.
Nell’ordinanza 12780/2018 la Corte ha affermato che la Ctr ha errato nel ritenere esente da Ici il fabbricato non abitativo non iscritto in D/10, non rilevando la parificazione dello stesso alla categoria D/10 in virtù della circolare del Ministero delle finanze, Agenzia del territorio, del 9 aprile 1998 n. 96.
Infatti, tale circolare non attribuisce classamento rurale D/10 a fabbricati censiti in modo diverso ma disciplina in via transitoria le domande di assegnazione alla categoria catastale D/10, di nuova istituzione.
Spiegano i giudici che è possibile presentare una istanza di classificazione dei fabbricati D/1 nella nuova categoria D/10, previa annotazione della richiesta di parificazione, ma, in ogni caso, vi è la necessità di verificare, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai fini fiscali, della categoria parificata richiesta.
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