Esenzione Imu edifici di culto

Pubblicato il 16 settembre 2016

Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso del proprietario di una struttura ricettiva turistico – alberghiera (cui si è poi unita anche una Scuola elementare), avverso il regime nazionale di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili Ici (oggi Imu) sulle scuole e strutture ricettive della Chiesa.

L’attuale ricorrente, in particolare, era uno dei numerosi denuncianti che nel 2006 si erano rivolti alla Commissione europea, lamentando che l’emendamento adottato dalla Repubblica italiana sull'ambito di applicazione dell’Ici, costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Trattasi in sostanza di emendamento volto a stabilire che l’esenzione dall’Ici di cui beneficiavano dal 1992 gli enti non commerciali che svolgono, nei loro immobili, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di culto e di religione, doveva intendersi applicabile a dette attività a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

Sul punto la Commissione Ue aveva a suo tempo dichiarato, da un lato, come fosse impossibile per le autorità italiane recuperare detti aiuti considerati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, dall'altro, come l’esenzione di cui al nuovo regime Imu non costituisse aiuto di Stato.

Ed avverso detta decisione ha fatto per l’appunto ricorso il ricorrente, chiamando il Tribunale a pronunciarsi sulla legittimità delle condizioni e dei criteri di esenzione Imu .

Compete alle autorità nazionali – chiarisce in proposito il Tribunale – decidere caso per caso dell’attuazione di tale regime e, più specificamente, dell’esistenza o meno di un rapporto di concorrenza tra il beneficiario effettivo dell’Imu ed i restanti operatori del settore ricettivo. Il ricorrente può esperire i rimedi nazionali nell'ipotesi in cui il regime autorizzato dalla Commissione non sia applicato in modo corretto.

Carattere economico non dimostrato

Ne consegue che la Commissione ha potuto considerare, in sostanza, che i servizi ricettivi in questione non erano offerti sul mercato in un contesto di concorrenza con altri operatori.

Alla luce di tutto ciò – concludono dunque i giudici europei con sentenza del 15 settembre 2016, causa T 219/13 – il ricorrente non è dunque riuscito a dimostrare che la normativa sull’Imu consentisse l’applicazione dell’esenzione ad attività di carattere economico.

Non aiuto di Stato

Respinte anche le allegazioni secondo cui la normativa Imu andrebbe a soddisfare le condizioni di esistenza di un aiuto di Stato, in quanto ritenute inconferenti. 

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