Esenzione fiscale solo per gli atti del processo disciplinati dalla legge n. 689/1991

Pubblicato il 31 ottobre 2009

Un consiglio dell’Ordine degli avvocati si è rivolto al Fisco per sapere se il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, introdotto come domanda di opposizione all’esecuzione, fosse esente da ogni tassa e imposta. Ciò in virtù del fatto che il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace, da ottobre 2008, aveva disposto l’obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per le iscrizioni a ruolo delle cause in opposizione a sanzioni amministrative, quando esse siano introdotte come opposizione all’esecuzione. Secondo l’istante l’obbligo, disposto da un ufficio del Giudice di pace, di corrispondere il contributo unificato anche per le iscrizioni a ruolo delle cause di opposizione all’esecuzione forzata risulta essere in contrasto, da una parte, con la normativa di cui agli articoli 10, Dpr 115/202, e 23, legge 689/1981 e, dall’altra, la prassi della stessa agenzia delle Entrate, dettato con la risoluzione n. 408/E del 2008.

L’Agenzia delle Entrate, fornisce risposta con la risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009.

Le Entrate hanno chiesto il parere del Ministero della Giustizia che ha riconosciuto che “l’esenzione prevista per il processo di opposizione all’ordinanza – ingiunzione debba riferirsi al solo procedimento disciplinato specificatamente dagli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981”. Il regime di esenzione, “non può quindi essere esteso ai giudizi di opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile”.

Da ciò, l’Agenzia è arrivata alla seguente conclusione: l’esenzione da tasse e imposte prevista per il processo di opposizione e all’ordinanza-ingiunzione, contenuta nell’articolo 23, comma 10, della legge 689/1991, si applica unicamente al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell’ambito dello stesso testo normativo e non al giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 del Codice di procedura civile.

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