Gli Esperti nazionali distaccati (End) presso l'Unione Europea che ricevono indennità completamente a carico del bilancio dell'UE non sono soggetti a imposizione fiscale in Italia.
Questo è il principio ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 99 del 2 maggio 2024, che chiarisce un aspetto importante della fiscalità dei lavoratori distaccati.
Un militare, dipendente di una forza italiana e distaccato presso l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (Emsa) con sede a Lisbona, ha sollevato la questione attraverso un'istanza di interpello.
Il bando di distacco è disciplinato dalla Decisione della Commissione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008, recepita integralmente da EMSA.
Viene distinta la tipologia degli End in base alla fonte delle indennità:
L'articolo 51 del Tuir (DPR n. 917/1986) stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, secondo cui tutte le somme percepite concorrono al reddito imponibile, con specifiche disposizioni per il lavoro all'estero. In questo caso:
Nella situazione dell'istante, l'indennità è totalmente a carico dell'UE, distaccandosi dai casi in cui le indennità sono finanziate dallo stato di appartenenza e quindi imponibili in Italia, come già chiarito nella risposta n. 559/2022 dell’Agenzia.
Infatti, in base alla normativa attuale e alla specifica situazione discussa, le indennità dell'istante non rientrano nel reddito imponibile italiano e quindi:
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