Il dipartimento delle Politiche fiscali, con la nota del 3 aprile scorso, ha disposto che non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità negli impianti con capienza inferiore a tremila posti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche. Nella nota si chiarisce che l'articolo 1, comma 128, della legge 266/05, ha l'intento di agevolare ogni forma di pubblicità “in qualunque modo realizzata” dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche.
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