Esenti dall'imposta di successione atti verso fondazioni di Stati Ue
Pubblicato il 30 ottobre 2014
Con la
legge europea 2013-bis – n.
154 del 7 ottobre 2014 – sono stati operati importanti cambiamenti in materia di
successioni e donazioni in favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni (aventi finalità di pubblica utilità), ponendo così fine a due procedure di infrazione avviate dalla Ue contro l'Italia.
Saranno
esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni gli atti di liberalità
a favore di residenti nei paesi appartenenti all'Ue o all'accordo sullo Spazio economico europeo,
anche in assenza di un accordo di reciprocità tra lo Stato italiano e quello di residenza.
Diversamente, se lo
Stato di destinazione non appartiene ai territori suddetti,
l'esenzione avrà effetto
solo in presenza di apposito accordo di reciprocità con lo Stato di residenza degli enti beneficiari.
La Corte di giustizia Ue aveva ritenuto esserci un contrasto con l'articolo 63 del TfUe, relativo alla libera circolazione dei capitali, qualora vi sia una normativa nazionale che preveda una tassazione agevolata per le donazioni in favore di enti non profit residenti nello Stato di residenza del de cuius mentre non ammetta l'agevolazione per gli atti eseguiti nei confronti di enti che non siano residenti nello Stato di residenza del donante.
La nuova normativa stabilisce l'esenzione dalle imposte di successione anche per
i titoli del debito pubblico e altri titoli a essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Ue ovvero allo See.