Esclusione responsabilità medica, con Linee guida pertinenti al caso concreto

Pubblicato il 12 giugno 2017

L’art. 590 sexies c.p., recentemente introdotto con Legge n. 24/2017 – che, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, esclude la responsabilità per morte o lesioni colpose del sanitario che abbia rispettato le raccomandazioni di cui alle Linee guida – si riferisce ad eventi che costituiscono espressione di condotte governate da Linee guida accreditate nei modi stabiliti dalla legge. Perché sia esclusa la responsabilità del sanitario, pertanto, si richiede che le predette Linee guida siano appropriate rispetto al caso concreto; ossia, che non sussistano ragioni, dovute solitamente alle comorbilità, che suggeriscano di discostarsene radicalmente. Ne deriva che quando le Linee guida non risultino appropriate, non viene più in rilievo la novella fattispecie di cui all'art. 590 sexies c.p., bensì la disciplina generale di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

E’ tutto quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, in ordine ad una vicenda di responsabilità di uno psichiatra ex art. 589 c.c., accusato di aver posto in essere una serie di condotte qualificatesi come condizioni necessarie perché il proprio paziente ponesse in essere un gesto omicidiario nei confronti di un terzo.

Più precisamente – sottolinea la Corte Suprema – la disciplina introdotta con Legge n. 24/2017, non trova applicazione negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da Linee guida, e neppure nelle situazioni ove dette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per le peculiari condizioni in cui versa il paziente o per qualunque altra esigenza imposta da considerazioni scientificamente qualificate. Inoltre, il novum non opera nemmeno in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di approccio terapeutico regolato la Linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino, in ogni caso, per nulla disciplinate in quel contesto regolativo.

Il metro di valutazione costituito dalle raccomandazioni ufficiali – conclude la Corte con sentenza n. 28187 del 7 giugno 2017 – è dunque cogente, con il relativo grado di determinatezza e prevedibilità, solo nell'ambito di condotte che delle Linee guida siano pertinente estrinsecazione.

Niente più distinzione tra colpa grave – colpa lieve

Infine – rammentano i giudici di legittimità – il fatto che la novella in questione (Legge n. 24/2017) abbia determinato l’abrogazione della previgente disciplina in fatto di responsabilità medica (Legge n. 189/2012), comporta che non sussista più, ora, alcuna distinzione in riferimento alla gravità della colpa, tra colpa lieve e colpa grave. Naturalmente, ai sensi dell’art. 2 c.p., il nuovo regime si applica solo ai fatti commessi dopo la riforma, mentre per quelli precedenti, può trovare applicazione, quando pertinente, la previgente normativa del 2012, che appare più favorevole con riguardo alla limitazione di responsabilità per i soli casi di colpa grave.

 

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