Esclusione dall'appalto. Risoluzione per gravi carenze da confermare in giudizio

Pubblicato il 05 maggio 2017

L’art. 80 comma 5 del nuovo codice appalti (D.lgs. n. 50/2016), consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità”. Ed in tale ipotesi rientrano anche le “significative carenze dell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne abbiano causato la risoluzione anticipata”; per cui è tuttavia necessario che le gravi carenze e la risoluzione anticipata siano confermate all'esito di un giudizio.

Non può dunque essere esclusa dalla gara la società qui ricorrente, se il giudizio per la risoluzione contrattuale (in relazione ad un precedente contratto di appalto) verso di essa promosso, non sia stato ancora deciso in via definitiva - ma solo in via cautelare, nelle more dell‘impugnazione della pronuncia di primo grado – restando così impregiudicato il merito della controversia.

E’ quanto ha deciso il Consiglio di Stato, quinta sezione, con sentenza n. 1955 del 27 aprile 2017.

 

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