Esclusione dall'appalto. Gravi illeciti professionali da dimostrare

Pubblicato il 21 luglio 2017

L’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti), consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità”. Detta disposizione codicistica, innovando rispetto alla previgente normativa, prevede che l’esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante riesca a dimostrare, con mezzi adeguati, che l’operatore economico si sia reso effettivamente colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua affidabilità morale e professionale.

Fattori provanti la dubbia integrità ed affidabilità

Rientrano tra i mezzi di prova a tal fine idonei: a) le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esitodi un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; b) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (tutte circostanze nel caso esaminato non riscontrate).

E’ quanto chiarisce il Tar Valle d’Aosta, con sentenza n. 36 del 23 giugno 2017, nell'ambito di una complessa controversia insorta in occasione di una procedura d’appalto indetta da un Comune per l’affidamento di servizi di trasporto sciatori.

 

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