I soggetti che stipulano con contratti di ricerca scientifica rientranti nel quinto e sesto programma quadro non devono assoggettare a Iva i compensi e le somme percepite, trattandosi di importi non imponibili ai sensi dell’articolo 72, comma tre, del Dpr 633/72. Ciò è quanto è stato stabilito dall’agenzia delle Entrate con la nota n. 2004/190133 del 29 novembre risposta ad un interpello proposto da un gruppo di ricercatori scientifici del Cnr-Isof di Bologna. Il beneficio della non imponibilità è esteso anche a imprese o enti fornitori di beni e servizi a favore di tali soggetti che stipulano con la comunità i contratti di ricerca.
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