Il Tar della Sicilia ha annullato il provvedimento con cui un'Università aveva decretato, dopo ben 8 anni dal conseguimento della laurea da parte di un ex studente, l'annullamento in autotutela di diversi esami dallo stesso sostenuti e il conseguente annullamento del Titolo accademico conseguito.
Il ricorrente, tra gli altri motivi, aveva lamentato che i provvedimenti impugnati erano stati adottati senza che la Pubblica amministrazione avesse proceduto ad una effettiva ed esauriente istruttoria.
Doglianza, questa, ritenuta fondata dal tribunale amministrativo, secondo il quale l’adozione di una misura così penalizzante, quale l’annullamento del titolo di laurea, per di più a notevole distanza dal suo conseguimento, avrebbe dovuto indurre l’Università a effettuare un’istruttoria più approfondita con ampia garanzia di contraddittorio agli interessati.
In particolare – si legge nella sentenza n. 2408 del 20.11.18 - rispetto al dedotto accertamento, in via amministrativa, di manomissioni e/o alterazioni di verbali di esame e statini, l’Università non si sarebbe dovuta limitare a visionare i verbali medesimi, ma avrebbe dovuto, quanto meno: identificare e ascoltare, ove possibile, i membri delle singole commissioni d’esame; verificare con ciascuno di essi le relative sottoscrizioni; consentire l’intervento degli interessati, dando loro la possibilità di nominare consulenti di parte.
Avrebbe dovuto compiere, ovvero, una serie di attività, che avrebbero sicuramente appesantito il procedimento, “ma che si rendevano necessarie considerato che non si trattava di annullare singoli esami da ripetere eventualmente a breve distanza di tempo, ma di porre nel nulla un titolo sulla base del quale è stata costruita una carriera professionale e lavorativa”.
Così, se, da un lato, poteva convenirsi che il sopravvenuto sospetto in ordine alla possibile falsificazione dei verbali di uno o più esami certamente legittima l’Università a intervenire con il massimo rigore e ciò anche a notevole distanza di tempo, dall’altro “conseguenze di così dirompente incidenza sulla vita personale degli ex studenti, ormai da tempo laureati e avviati al lavoro”, richiedevano di procedere con la massima cautela e con il rispetto delle garanzie partecipative degli interessati e, dunque, di porre in essere un’istruttoria particolarmente approfondita.
Istruttoria approfondita che, nella specie, era invece mancata.
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