Esame orale di avvocato: illustrazione delle prove scritte a discrezione degli esaminatori
Pubblicato il 21 settembre 2010
Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 32352 depositata lo scorso 17 settembre, ha respinto il ricorso presentato da un candidato all'esame di avvocato per l'anno 2008 avverso il provvedimento con cui lo stesso, una volta superate le prove scritte, era stato giudicato non idoneo alla prova orale. L'esponente lamentava che la Commissione esaminatrice, disattendendo alla disciplina relativa all'esame di specie, non aveva fatto precedere l’escussione orale dall'illustrazione di tutte le prove scritte, dallo stesso considerata quale “momento necessario ed imprescindibile delle prove orali”.
Assunto, questo, non condiviso dai giudici amministrativi secondo cui la previsione richiamata intesa nel senso della necessità di un adempimento meccanicistico, da effettuare sempre e comunque, “concreterebbe una inammissibile ed ingiustificata mortificazione dei lavori” della commissione d'esame.
In realtà – spiega il Tar laziale - “più limitatamente, la norma intende riservare all’organo collegiale la possibilità di estendere il colloquio anche all’esame e alla discussione delle prove scritte, ma solo tutte le volte in cui tale fase sia ritenuta necessaria o, comunque, opportuna, al fine di consentire al candidato di chiarire le tesi esposte nei suoi elaborati e alla commissione di verificarne l’effettiva paternità e, soprattutto, la consapevolezza che ne ha accompagnato l’elaborazione”.