In caso di elaborati uguali, la Commissione esaminatrice deve individuare chi ha copiato e chi è stato copiato ed escludere dal concorso solo il primo. E’ quanto si evince dalla sentenza del Tar della Campania, Sezione ottava, che ha accolto il ricorso di un aspirante avvocato, avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale nella sessione di esami per l’iscrizione all’Albo avvocati. La Commissione esaminatrice, nello specifico, aveva disposto l’annullamento della sua prova scritta – concernente, in particolare, la redazione del parere penale – in quanto l’elaborato presentava significativi tratti in comune con il compito redatto da altro concorrente; elemento sintomatico di plagio clandestino.
Orbene – secondo i Giudici amministrativi, con sentenza n. 4348 del 12 settembre 2017 – ha errato la Commissione laddove, in sede di valutazione, avendo rinvenuto la presenza di due elaborati uguali, ha provveduto ad annullarli entrambi, senza individuare il candidato plagiante e quello plagiato, così da provvedere, semmai, solo all’esclusione del primo. E nel caso di specie, la difesa della ricorrente aveva posto in evidenza tutta una serie di errori affliggenti esclusivamente il compito dell’altro candidato (indice che questi non fosse consapevole di ciò che stava scrivendo), da cui la Commissione avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza che fosse stato quest’ultimo a copiare dal compito della ricorrente, che dunque ha subito la beffa di essere stata non solo copiata a sua insaputa ma anche esclusa dall’esame.
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