Esame avvocato, ok al voto numerico
Pubblicato il 27 maggio 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 2557 del 4 maggio 2010, ha ribadito il proprio indirizzo giurisprudenziale in favore della valutazione in forma numerica in sede di esame per l'abilitazione alla professione forense.
Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – si legge nel testo della decisione - “i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.
Per contro – continua il Collegio – la circostanza che sugli elaborati di un concorso pubblico non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione non costituisce elemento significativo da cui desumere la carenza di motivazione, “sia perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione, sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto”.