Esame avvocato: l'utilizzo del nome di fantasia “Marco Polo” non è singolare se la sede di correzione è Venezia
Pubblicato il 14 dicembre 2011
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, con
sentenza n. 1789 del 18 novembre 2011, ha accolto il ricorso avanzato da un aspirante avvocato e volto all'annullamento del provvedimento con cui la commissione per gli esami di Avvocato della Sessione 2010 della Corte d’Appello di Venezia, aveva provveduto a ritenere non valide le prove scritte del ricorrente ritenendo che l'utilizzo dell'intestazione all
’”Avv. Marco Polo del foro di Venezia” utilizzata in occasione prova consistente nella redazione dell’atto giudiziario, costituisse “
evidente segno di riconoscimento, tale da giustificare l’invalidazione della prova stessa”.
Secondo i giudici amministrativi, l'esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica “
che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione”; tuttavia, nella specie, il ricorso al nome di fantasia
“Marco Polo”, anche se non consueto nel mondo del diritto, trovava una giustificazione “
non implausibile” in considerazione della suggestione scaturente dall'abbinamento della Corte d’Appello di Firenze, presso la cui il candidato sosteneva le prove, con quella di Venezia, sede della correzione.
Tale circostanza – si legge nel testo della decisione – fornisce, quindi, una ragionevole spiegazione alternativa alla condotta del ricorrente svilendone, parallelamente, la singolarità.