Errore inescusabile per il giudice che non libera l'imputato, scaduti i termini di custodia cautelare
Pubblicato il 30 luglio 2013
Non vi sono ragioni giustificative di fronte al gravissimo comportamento del magistrato che omette, scaduti i termini di custodia cautelare detentiva, di scarcerare un imputato.
Il giudice ha violato il dovere di liberare una persona indagata e incarcerata, in contrasto con le norme di legge che impongono, scaduti i termini di custodia cautelare, di ordinarne la scarcerazione. In questo modo è stato leso il diritto fondamentale di libertà del soggetto trattenuto nell’istituto penitenziario ingiustamente.
La negligenza gravissima è stata sanzionata dal Csm mediante ammonimento; la sanzione è stata confermata dalle sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n.
18191 del 29 luglio 2013.
Il principio di diritto al quale attenersi è il seguente: ”
anche a garanzia di un trattamento uniforme di situazioni analoghe e della prevedibilità della sanzione, la disapplicazione del giudice, su conforme parere del Pm, dei termini previsti dalla legge di custodia cautelare, in quanto lesivo del diritto fondamentale di libertà del soggetto trattenuto in carcere oltre i limiti di legge, è grave violazione di legge sanzionabile come illecito disciplinare, salvo un’esimente connessa a circostanze di fatto o a provvedimenti che giustifichino la permanenza nella detenzione del soggetto, e la sua mancata liberazione, dovendosi attribuire a gravissima negligenza del giudice ogni violazione del diritto di libertà non dovuta a cause eccezionali ovvero già determinate per legge”.