Eredità a minori: decadenza da inventario dopo un anno da maggiore età

Pubblicato il 25 giugno 2019

Precisazioni della Corte di cassazione in ordine alla portata dell’articolo 489 del Codice civile, in tema di accettazione di eredità devoluta ai minori e decadenza dal beneficio di inventario.

Si tratta della disposizione ai sensi della quale, letteralmente: “I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.

Con ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019, la Suprema corte ha ribadito che il detto articolo non attribuisce al minore, il cui rappresentante legale non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma solo la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento dei 18 anni, in modo da garantire la sua responsabilità “intra vires hereditatis”.

Eredità devoluta a minori: accettazione solo con beneficio di inventario

Nella medesima decisione, viene anche ricordato, come, in via generale l’eredità devoluta a minori può essere accattata solo con il beneficio dell’inventario.

Ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla ed improduttiva di effetti e non conferisce al minore la qualità di erede, che resta solo “chiamato all’eredità”.

In detta ipotesi, il suo rappresentante legale potrà, nel termine di prescrizione di cui all’articolo 480 del Codice civile, accettare l’eredità col beneficio di inventario.

Una volta, poi, raggiunta la maggiore età, lo stesso minore, divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il beneficio d’inventario ovvero rinunciare all’eredità.

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