di giustizia comunitaria si è pronunciata ieri, con due sentenze, sulle cause C-84/04 e C-369/04, che vedevano interessate Austria, Gran Bretagna e Italia rispetto all’assegnazione delle frequenze per la telefonia mobile da parte dell’autorità pubblica a diverse società. Ritenendo che le assegnazioni fossero soggette ad Iva e che l’imposta fosse compresa negli importi versati, le società assegnatarie avevano chiesto di poterla recuperare. Le loro domande sono state respinte con la motivazione che il rilascio delle licenze Umts non era soggetto a Iva e quindi il caso è stato sottoposto alla Corte di giustizia Ue. ha stabilito che l’assegnazione delle frequenze per la telefonia mobile da parte dell’autorità pubblica non costituisce un’attività economica e dunque non è soggetta all’applicazione dell’Iva. L’autorità nazionale, infatti, non partecipa allo sfruttamento di un bene, ma esercita esclusivamente un’attività di controllo e di regolamentazione dell’utilizzo dello spettro elettromagnetico.
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