Approda al Senato la proposta di legge (AS n. 2419) che modifica la normativa attualmente in vigore in materia di equità del compenso delle prestazioni rese dai professionisti.
Presentata lo scorso 25 giugno alla Camera, la proposta di legge Meloni recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AC. 3179 e abb. -A) è stata successivamente abbinata con le proposte di legge C. 301, C. 1979, C. 2192, C. 2741, C. 3058, incassando numerose revisioni in Commissione e in Assemblea.
Vediamo quali sono i contenuti del provvedimento ora all'esame del Senato composto di 13 articoli.
L'articolo 1 fornisce la definizione di equo compenso delle prestazioni professionali.
E' equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali di seguito specificati:
- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012);
- per gli altri professionisti ordinistici (iscritti a ordini o collegi), dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012);
- per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi ('art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013) dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco pubblicato dal MiSE e di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
L'articolo 2 circoscrive il perimetro di applicazione delle disposizioni della legge sull'equo compenso alle attività professionali che:
Le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo (purché vincolante per il professionista), le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese.
Sono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione le prestazioni rese da professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Questi ultimi però sono tenuti a garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, compensi adeguati all’importanza dell’opera in considerazione dell’eventuale ripetitività della prestazione.
La disciplina sull'equo compenso si applica infine alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione.
L'articolo 3 individua le clausole nulle per compenso non equo. Sono tali:
- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato alla luce anche dei costi sostenuti dal professionista;
- le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri ministeriali prima indicati;
- le pattuizioni che vietino acconti o anticipazione di spese o attribuiscano al cliente vantaggi sproporzionati.
A questa casistica si aggiungono tutte le clausole e pattuizioni che consistano:
L'azione per far valere la nullità e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso può essere promossa dal professionista davanti al tribunale del luogo ove risiede o ha il domicilio.
Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.
Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.
L'articolo 4 stabilisce che, rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice ridetermina il compenso dovuto e condanna il cliente al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato ed eventualmente anche un indennizzo fino al doppio della differenza tra il dovuto e il versato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre:
Gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (articolo 5).
Le imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).
Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14, D. Lgs. n. 150 del 2011) costituisce titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso (articolo 7).
L'azione di responsabilità professionale si prescrive dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista (articolo 8).
Esperibile inoltre l'azione di classe per la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche) (articolo 9).
Prevista infine l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".