In vigore dal 20 maggio 2023, per i rapporti instaurati dopo tale data, la nuova disciplina dell’equo compenso dei professionisti.
E’ stata infatti pubblicata nella GU n. 104 del 5 maggio 2023 la legge n. 49 del 21 aprile 2023 che in tredici articoli riforma ed innova la materia, oggetto di lungo dibattito negli scorsi mesi.
Vediamone i punti salienti.
Si definisce equo il compenso di avvocati e professionisti, iscritti o meno ad un Ordine professionale, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione professionale e conforme alle rispettive normative.
Per gli avvocati il riferimento è dato dal D.M. n. 247/2012, per i professionisti iscritti agli Ordini professionali dalla L. n. 27/2012 (di conversione del D.L. n. 1/2012), mentre per i professionisti senza Albo dalla L. n. 4/2013 e da un emanando decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono peraltro aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
NOTA BENE: Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale in relazione al compenso del professionista ha efficacia di titolo esecutivo.
La normativa si applica alla prestazione d'opera intellettuale, anche in forma associata o societaria, svolta in favore di imprese bancarie e assicurative e delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro.
Le nuove disposizioni sull’equo compenso si applicano anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica; restano invece escluse dalla riforma le prestazioni rese dai professionisti in favore di società di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione (che, peraltro, all'atto del conferimento dell'incarico professionale devono comunque pattuire compensi adeguati all'importanza dell'opera svolta).
Sono considerate vessatorie, con conseguente nullità, le eventuali clausole che non prevedono per il professionista un compenso equo e proporzionato all'opera prestata quali, ad esempio:
NOTA BENE: la nullità delle clausole, rilevabile d’ufficio, non investe il contratto ed opera solo a vantaggio del professionista.
Il dies a quo per la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario è dato dal momento in cui cessa il rapporto con l'impresa; in caso di più prestazioni rese a seguito di un unico incarico, la prescrizione decorre invece dal compimento dell'ultima prestazione (da tale ultimo termine decorre anche la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale).
In caso di controversia sull’applicazione della normativa in esame, il giudice che dovesse accertare il carattere non equo del compenso lo ridetermina condannando il cliente al pagamento della differenza di quanto già versato e, a propria discrezione, di un indennizzo fino al doppio della differenza stessa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
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