Il contribuente che abbia promosso opposizione avverso una cartella esattoriale non può essere condannato al rimborso delle spese processuali nei confronti dell’ente di riscossione che si sia costituito in giudizio a mezzo di un suo funzionario e senza il ministero di un difensore.
In tale ipotesi, eventualmente, il giudice potrà addebitare al contribuente, che sia soccombente, solo la refusione dei costi vivi e dei certificati.
E’ quanto perentoriamente ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8413 del 27 aprile 2016, pronunciata con riferimento ad un contenzioso nel quale era stata impugnata una cartella di pagamento concernente 24 sanzioni amministrative comminate per divieto di sosta.
L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio – ha precisato la Suprema corte – nei casi in cui, come nella vicenda in esame, si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato - per come consentitole dall’articolo 23, comma 5, Legge n. 689/1981- non può ottenere la condanna dell’opponente, soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato; difettano, infatti, le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio.
Per contro, in queste ipotesi, sono liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che lo stesso abbia concretamente affrontato in quel giudizio e che risultino da apposita nota.
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