La Commissione tributaria provinciale Lecce – Sentenza n. 825/5/09, con data 21 ottobre – giudica la condotta di Equitalia, società per azioni incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. Cui non dà sostegno sull’avvenuta iscrizione di ipoteca per un debito che il contribuente ha in buona parte già corrisposto alle casse del Fisco. Oggetto dell’“intempestiva” quanto “illegittima” iscrizione, un immobile del ricorrente. Che appunto aveva provveduto a versare all’Erario la gran parte delle dovute somme, ottenendo rateazione per la residuale. E “(…) l’Agente della riscossione non poteva non conoscere” questa circostanza. Infatti, alla richiesta di rateazione inoltrata all'Agenzia fiscale, questa aveva chiesto ed ottenuto il parere positivo proprio del concessionario della riscossione, concedendo solo poi la rateazione. Dal quadro come delineato non può che risultare in alcun modo moroso il contribuente, il quale anzi si trova “perfettamente in regola con le scadenze”.
S’aggiunge qui l’ulteriore, forte, elemento decisivo che in virtù della nuova regola introdotta dalla Finanziaria 2008 – che vuole non applicabile alcuna fideiussione o ipoteca a garanzia, quando il debito è inferiore a 50.000 euro - Equitalia non avrebbe potuto iscrivere ipoteca.
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