L’Agente della riscossione Equitalia, ad oggi, non è un ente pubblico. Pertanto non deve avvalersi della difesa diretta, potendo anzi stare in giudizio unicamente per il tramite di un professionista abilitato quale “avvocato esterno”.
L’art. 1 del Decreto recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” collegato alla Legge n. 232 del 2016 (Bilancio 2017), prevede difatti che “solo a decorrere dal primo luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte” e le loro funzioni saranno attribuite all’” Agenzia delle Entrate – Riscossione”; ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Economia.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, sezione quarta, in merito al ricorso presentato da un contribuente, avverso un’intimazione di pagamento (per plurime cartelle) notificatagli da Equitalia. L’agente di riscossione si costituiva in giudizio tramite un avvocato esterno ed il contribuente, per l’appunto, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità di detta costituzione, proprio invocando il predetto collegato alla Legge di Bilancio 2017, implicante la trasformazione/assimilazione di Equitalia in ente pubblico (Agenzia delle Entrate), anche dal punto di vista della difesa in giudizio.
Ma il Ctp di Frosinone – con sentenza n. 245 dell’8 marzo 2017 – ha tuttavia rimarcato che le invocate novità riguardanti la natura “pubblicistica” dell’Ente di riscossione, troveranno applicazione solo a partire dal primo luglio 2017; di modo che, fino ad allora, Equitalia continuerà a comportarsi, anche sul fronte della difesa, come ha fatto fino ad ora.
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