L’equa riparazione per la durata eccessiva del processo può essere accordata anche in caso di causa collettiva e se la parte è risultata soccombente. E’ una delle numerose sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione in tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, legge n. 89 del 2001.
La causa per l’equa riparazione era stata avanzata da un lavoratore che aveva intrapreso con altri colleghi un’azione collettiva per ottenere il computo dell’indennità di buonuscita dell’anzianità di servizio e da cui erano usciti perdenti. Visto il protrarsi del processo l’uomo aveva chiesto il ristoro ai sensi della legge Pinto.
La sentenza n. 8179 del 2 aprile 2010 ha stabilito che quando il giudice accerta l’avvenuta violazione alla ragionevole durata del processo sorge il danno non patrimoniale non essendo rilevante che la parte richiedente sia risultata soccombente. L’esclusione della risarcibilità per lunghezza eccessiva della causa è ravvisabile qualora la parte abbia intentato una lite temeraria o abbia resistito in giudizio solo per prendere tempo, con tattiche processuali di varia natura.
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