Equa riparazione anche in favore della parte contumace
Pubblicato il 15 gennaio 2014
Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione –
sentenza n. 585 del 14 gennaio 2014 – è arbitrario escludere la parte contumace dalla garanzia di “ragionevole durata” che l'articolo 111 della Costituzione inserisce tra quelle del “
giusto processo” e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio.
Del resto, la mancata costituzione in giudizio potrebbe influire, eventualmente, sull'
an e sul
quantum dell'equa riparazione, ma “
non costituisce di per sé motivo per escludere senz'altro il relativo diritto”.