Entro il 28 febbraio si dovranno trasmettere le dichiarazioni Iva 2009 per chi compenserà entro marzo

Pubblicato il 26 febbraio 2010

Si avvicina il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Iva 2009. I contribuenti che vogliono compensare con altri debiti d’imposta o contributivi il credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, in misura superiore ai 10mila euro o a 15mila euro – in questo caso con apposizione del visto di conformità – dovranno presentare la suddetta dichiarazione entro domenica 28 febbraio.

Con riferimento al prossimo adempimento si chiariscono i seguenti punti.

* Si può verificare il caso in cui il soggetto che predispone la dichiarazione sia diverso da chi appone il visto di conformità. Se la predisposizione della dichiarazione avviene sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista, quest’ultimo una volta ricevuta la documentazione provvederà alla dichiarazione e apporrà il visto.

* Se la contabilità viene tenuta da un professionista non abilitato ad apporre il visto, il contribuente potrà rivolgersi ad un altro professionista abilitato al rilascio, a condizione che il primo professionista abbia redatto la dichiarazione Iva e provveda poi alla sua trasmissione.

* Se il professionista appone il visto su una dichiarazione Iva di un’impresa di cui non tiene la contabilità, una volta redatta la dichiarazione vistata la deve restituire all’impresa stessa che potrà procedere attraverso i canali ufficiale di Entratel e Fisco online. Dunque, la trasmissione telematica della dichiarazione può essere eseguita da chi tiene la contabilità, ma sempre sotto il controllo di chi appone il visto.

* Chi commette un errore e compensa nel modello F24 crediti inesistenti – di qualsiasi natura – rischia di pagare una sanzione che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Secondo quanto precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 8/E/2009, la sanzione si applica alle violazioni commesse dal 29 novembre 2009 e su di esse non si applica la definizione agevolata con lo sconto del 25%. Nel caso di ravvedimento, la riduzione da ravvedimento breve o lungo vanno rapportate alla violazione minima del 100% e costa l’8,33% per il ravvedimento breve se avviene entro 30 giorni o il 10% per il ravvedimento lungo da effettuarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Riguardo alla nuova disciplina sulla territorialità Iva e adempimenti connessi - entrata in vigore ufficialmente in Italia solo dopo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del 19 febbraio del provvedimento che ha recepito le tre direttive comunitarie sull’Iva – molte sono state le critiche avanzate soprattutto dai professionisti che assistono le imprese nel corretto adempimento delle norme e dei regolamenti ufficiali. La discontinuità normativa tra la data di entrata in vigore delle norme fissata al 1° gennaio 2010 e la pubblicazione del decreto di recepimento delle direttive ha creato non pochi dubbi, nonostante la precisazione fatta dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 58/E/2009), che avvisava come nella misura in cui le novità previste dalle direttive comunitarie non risultassero subordinare a delle scelte discrezionali dei singoli Stati, esse sarebbero state direttamente applicabili anche nel nostro Paese. Il tutto non senza difficoltà per il ritardo con cui le precisazioni sono giunte rispetto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. E qui si ricorda che le precisazioni riguardanti – per esempio - l’obbligo di inviare il modello Intastat sono arrivate a tre giorni dalla scadenza. Di conseguenza, nella fase dei controlli circa la regolare applicazione dell’Iva nelle operazioni con l’estero effettuate in questi mesi i commercialisti - secondo quanto espresso dal loro presidente Claudio Siciliotti - auspicano che si tenga conto dell’incertezza che ha caratterizzato il periodo in questione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Omnibus, novità su proroga termini accertamento fiscale, risorse Pnrr e misure sociali

30/09/2024

Registri immobiliari pubblici, in vigore i nuovi codici-atto

30/09/2024

Decreto contro la violenza sui sanitari: sì del Governo

30/09/2024

Riforma del processo civile: decreto correttivo in arrivo

30/09/2024

In vigore il correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

30/09/2024

Circolare Lavoro 30/09/2024

30/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy