Entro il 1° marzo 2010 la comunicazione dati Iva

Pubblicato il 24 febbraio 2010

I contribuenti obbligati alla presentazione della comunicazione dati Iva – da inoltrare entro il 1° marzo 2010 dato che il 28 febbraio è festivo – sono tutti i soggetti titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni. Esistono, poi, dei casi specifici di esonero. Non sono tenuti alla presentazione della suddetta comunicazione i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, gli enti pubblici, coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche con un volume d’affari inferiore a 25.000 euro e le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.

Oltre ai citati casi di esonero, da quest’anno, l’adempimento della presentazione della comunicazione dati Iva può essere evitato da tutti coloro che – nello stesso termine previsto per la comunicazione – presentano la dichiarazione annuale Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio. Ciò, perché il modello di dichiarazione annuale contiene gli stessi dati (più alcuni aggiuntivi) che sono richiesti anche a coloro che devono presentare la comunicazione dati. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria possiede già tutte le informazioni per adempiere, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario (Decreto legge n. 112/2008).

Il modello di comunicazione annuale dati Iva deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. La prova della presentazione della comunicazione dati Iva è data dall'attestazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. L’attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia, della comunicazione dati stessa.

Esistono due categorie di contribuenti che possono presentare la dichiarazione annuale Iva a febbraio e, quindi, sono automaticamente esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati. Si tratta dei soggetti che chiudono la dichiarazione Iva a credito, indipendentemente dal fatto che procedano con l’operazione di compensazione degli importi superiori a 10mila e 15mila euro, e i soggetti che non possono comprendere la dichiarazione Iva nel modello Unico e la presentano in forma autonoma.

I contribuenti che vantano un credito Iva superiore a 10mila euro se presentano la dichiarazione annuale entro fine febbraio possono utilizzare l’eccedenza in compensazione con altre imposte e tributi. Le compensazioni di crediti Iva superiori a 10mila euro avvengono senza visto, mentre quando il credito Iva supera i 15mila euro è necessario il visto di conformità. Ai sensi del Decreto legislativo n. 241/97, l’utilizzo del credito è consentito a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò significa che chi vuole mettere in atto la compensazione già dal prossimo 16 marzo deve trasmettere la dichiarazione annuale Iva 2010 entro e non oltre il 28 febbraio, senza rinviare al 1° marzo (per differimento di primo giorno lavorativo successivo).

Per consentire l’apposizione del visto di conformità, il modello “IVA 2010” ha subito delle modifiche nel frontespizio. Sono state previste due nuove sezioni: la prima riferita al “visto di conformità” che è riservata ai professionisti e ai Caf; la seconda che riguarda i soggetti che esercitano il controllo contabile. Ma, solo con la firma del professionista nella prima sezione si ottiene il visto, mentre la firma del revisore contabile e dei membri del collegio sindacale costituisce un’alternativa al visto solo per l’utilizzo “orizzontale” del credito Iva superiore a 15mila euro. L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/E/2010, ha specificato che il soggetto che ha presentato il modello senza visto, può modificare la propria scelta inviando una correttiva o integrativa, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre 2010), se sono stati presentati più modelli annuali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Omnibus, novità su proroga termini accertamento fiscale, risorse Pnrr e misure sociali

30/09/2024

Registri immobiliari pubblici, in vigore i nuovi codici-atto

30/09/2024

Decreto contro la violenza sui sanitari: sì del Governo

30/09/2024

Riforma del processo civile: decreto correttivo in arrivo

30/09/2024

In vigore il correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

30/09/2024

Circolare Lavoro 30/09/2024

30/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy