Entrate, gli impatriati subentrano al regime dei contro-esodati

Pubblicato il 07 febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti riguardanti il regime di parziale imponibilità del reddito di lavoro dipendente previsto per i cosiddetti “impatriati”.

In particolare, con la risposta ad interpello n. 26/2020, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sulla nuova disciplina introdotta dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 e sulla sua cumulabilità con la precedente agevolazione per i contro-esodati.

L’istanza di interpello è stata avanzata da una multinazionale, che in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se il dipendente che ha svolto attività lavorativa all’estero prima di ritrasferire la propria residenza nel nostro Paese, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia possa continuare a beneficiare del regime agevolativo riservato agli impatriati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, anche se in precedenza aveva usufruito degli incentivi per i contro-esodati.

Impatriati. Nuova disciplina fiscale ex Dlgs n. 147/2015

L'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, un regime speciale per i lavoratori impatriati che, dopo un certo periodo di studio o di lavoro svolto all'estero, con corrispondente perdita della residenza fiscale in Italia, decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel nostro Paese. Tale regime consente di applicare per il 2016 ai redditi di lavoro dipendente la tassazione su una base imponibile del 70% e, dal periodo d'imposta 2017, di far concorrere alla formazione del reddito complessivo i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo nella misura del 50%.

Questa agevolazione per gli impatriati decorre dall'anno 2016, per cinque periodi di imposta, precisamente: per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e per i quattro successivi.

Il comma 4 del suddetto articolo 16 estende, poi, il regime speciale per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai titolari di attività di impresa che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. L'opzione per il nuovo regime consente ai soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, di richiedere la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70%, per il 2016, e del 50% per gli anni dal 2017 al 2020, in luogo della tassazione su una base imponibile del 20 o 30% per i soli anni 2016-2017.

Il dubbio posto all’Agenzia è se tale diritto sia circoscritto solo a chi abbia trasferito la residenza in Italia nel corso del periodo d’imposta 2015 oppure si possa estendere a tutti coloro che si fossero trasferiti anche prima e avessero già beneficiato dell’agevolazione per i contro-esodati.

Impatriati, continuità con il regime fiscale dei contro-esodati

Nella risposta n. 26/2020, l’Agenzia ribadisce – alla luce del quadro normativo in vigore – che l'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 si pone in continuità con la Legge 30 dicembre 2010, n. 238.

Il diritto di accedere su opzione al regime degli impatriati, infatti, non è circoscritto ai soli soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia nel corso del periodo d'imposta 2015, ma è esteso a tutti coloro che si sono trasferiti in Italia ben prima di tale anno.

L’Agenzia sottolinea come “il diritto all'opzione non era dunque condizionato ad alcun termine iniziale di trasferimento della residenza, con la conseguenza che l'opzione poteva essere esercitata anche dai soggetti in possesso dei requisisti di cui alla legge n. 238 del 2010 rientrati in Italia prima del 2015”.

Pertanto, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, il dipendente assunto dalla multinazionale può continuare a fruire del regime agevolato previsto per gli impatriati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non contando il fatto che lo stesso avesse già beneficiato del regime agevolato dei contro-esodati.

Di conseguenza, la multinazionale - in qualità di sostituto d'imposta - potrà continuare ad operare, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le ritenute d'acconto ai fini dell'IRPEF sul 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in territorio italiano.

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