Nel trattare il caso del fallimento di una società calcistica, si chiedono chiarimenti circa gli adempimenti IVA relativi a prestazioni di servizi relative a rapporti negoziali, instaurati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza pubblicata a fine 2017.
In particolare, il curatore fa presente di essere entrato in possesso nel 2021 di fatture emesse da altre società sportive per premi di valorizzazione relativi ai propri tesserati, maturati con riferimento alla stessa stagione sportiva, prima di allora non ricevute. Si chiede se è possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA.
Nel fornire la soluzione, con risposta n. 579 del 6 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate esamina la distinzione fra fatto generatore dell’imposta ed esigibilità della stessa.
Per il diritto unionale, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi; tuttavia, in caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.
Però, gli Stati membri possono stabilire che per talune operazioni l’imposta divenga esigibile:
- non oltre il momento dell'emissione della fattura;
- non oltre il momento dell'incasso del prezzo;
- in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.
Nel diritto italiano viene riconosciuta la distinzione tra esigibilità dell'imposta e il relativo fatto generatore.
Per quanto riguarda il caso in esame, il fatto generatore si è verificato prima del fallimento e l’IVA è divenuta esigibile nel corso della procedura.
In base alla circolare n. 1/E/2018, si applica la disciplina del diritto di detrazione dell’IVA contenuta negli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972, ai sensi della quale:
Dunque, il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione va identificato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura redatta ai sensi dell’articolo 21, Dpr n. 633/1972.
In definitiva, a fronte di una corretta tenuta della contabilità, per i principi sopra esposti, il Fallimento può esercitare il diritto alla detrazione IVA circa i premi dovuti alle altre società sportive, maturati con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, la cui disponibilità cartacea è stata acquisita soltanto nel 2021.
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