Entrate: bonus mobili e Imu nella circolare dedicata all’Irpef

Pubblicato il 22 maggio 2014 Con la corposa circolare n.11 del 21 maggio 2014, l’agenzia delle Entrate, rispondendo a quesiti posti essenzialmente dal Coordinamento nazionale dei Caf, fornisce indicazioni in materia di Irpef

Il bonus mobili

Sul tema del bonus mobili, attuale dopo la conclusione dell’Iter parlamentare del decreto casa (Dl 47/2014) (consulta l'articolo "Il Decreto casa è legge"), si chiariscono molte incertezze, con rimando alla circolare 29/E/2013, e si ribadisce che sono ammessi pagamenti, oltre che con bonifico bancario o postale con l’applicazione della ritenuta del 4% (secondo le modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati), con carta di credito o bancomat.

Ed anche in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente, a patto che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento, sempre ai fini della ritenuta del 4% ad opera di Poste italiane o banche.

Si ha diritto al bonus anche per interventi su singole unità immobiliari finalizzati al risparmio energetico, ma solo se riconducibili per lo meno alla “manutenzione straordinaria” (vi rientrano i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente).

La detrazione per l’acquisto di mobili è vincolata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni, come in caso di costruzione di box pertinenziali o realizzazione di posti auto.

Sui bonifici anche una buona notizia

Nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, la detrazione è salva.

Alternativa Imu/Irpef

In merito all’alternabilità Imu/Irpef, tra le questioni quella in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non locati, per la componente dominicale: l’Imu sostituisce l’Irpef (e relative addizionali) anche quando, pur giuridicamente dovuta, non è stata versata perché inferiore al minimo da pagare o perché azzerata dal riconoscimento delle detrazioni.
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