Enti non commerciali. ICI non pagata da recuperare

Pubblicato il 07 novembre 2018

La Corte di giustizia Ue ha annullato la sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata, nel 2016, nella causa T‑220/13, nella parte in cui aveva convalidato la decisione della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato concesso dall’Italia agli enti non commerciali e religiosi sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.

Annullata la decisione della Commissione di rinuncia al recupero

Con la decisione n.2013/284/UE, in particolare, la Commissione, pur avendo dichiarato che l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa dal nostro Paese agli enti non commerciali (compresi istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituisse un aiuto di Stato illegale, non ne aveva ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile.

La Commissione, così, aveva rinunciato a ordinare il recupero di aiuti illegali concessi dall’Italia sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.

Alla decisione si erano, successivamente, opposti l’istituto privato “Scuola Montessori” e il proprietario di un bed & breakfast, chiedendone l’annullamento davanti al Tribunale dell’Unione europea.

Questi avevano lamentato di essere stati posti in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività simili alle loro nelle immediate vicinanze e che, grazie alla decisione, potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione.

Il Tribunale, pur dichiarando ricevibili i relativi ricorsi, li aveva respinti ritenendoli infondati.

Non dimostrata l’impossibilità assoluta del recupero ICI

Da qui il giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia che, con sentenza pronunciata il 6 novembre 2018 nelle cause riunite C-622/16 e C-624/16, ha accolto le ragioni dei ricorrenti annullando, conseguentemente, anche la decisione della Commissione europea in esame.

I giudici europei, in particolare, hanno ricordato che l’adozione dell’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell’accertamento della sua illegalità.

Pur riconoscendo, poi, che il recupero dell’aiuto non possa essere imposto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione, come nel caso sia impossibile procedervi, la Corte Ue ha evidenziato che, nella specie, la Commissione non aveva dimostrato l’impossibilità assoluta di recupero dell’ICI.

La Commissione – si legge nella decisione - non poteva affermare detta impossibilità assoluta limitandosi a rilevare, come aveva fatto, che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane.

La stessa – ha continuato la Corte - avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di questi aiuti.

Difatti, un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, la soddisfazione di due condizioni: l’esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato, da un lato, e l’assenza di modalità alternative di recupero, dall’altro.

Analisi che era mancata nel caso esaminato.

Esenzione IMU non è aiuto di Stato

Rispetto alla restante parte della decisione del Tribunale, la Corte di giustizia ha evidenziato l’insussistenza di errori di diritto rispetto alle considerazioni sull’esenzione dall’IMU.

Era quindi corretta la conclusione secondo cui detta ultima esenzione, non estendendosi ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato.

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