A seguito dei numerosi quesiti giunti al MEF sulla portata applicativa della disposizione della legge di Stabilità 2016, circa l'efficacia delle deliberazioni che non prevedono direttamente aumenti dei tributi ma si limitano ad istituire un nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2016, oppure limitano fattispecie agevolative o variano l'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, lo stesso Ministero è intervenuto a fornire utili chiarimenti con la risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016.
Obiettivo della risoluzione è quello di frenare le intenzioni di molti comuni decisi ad operare, dal 1° gennaio 2016, l'istituzione di nuovi tributi, come per esempio l'imposta di soggiorno.
Il riferimento normativo è il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha stabilito che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Fatte salve le eccezioni previste dalla stessa norma, quest'ultima sembrava chiara, anche se il fatto di non far esplicito riferimento al caso di “istituzione” di nuovo tributo ha portato gli stessi enti locali a richiedere ulteriori chiarimenti.
Nella risoluzione n. 2/DF, il MEF specifica che anche l'istituzione di nuovo tributo rientra nel novero dei divieti di cui al suddetto riferimento normativo, in quanto con l'aggiunta di una nuova tassa (nel caso di specie, l'imposta di soggiorno) si verrebbe ugualmente a generare un aumento della pressione fiscale.
Viene così ribadito che la norma deve essere letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forma di variazione in aumento dei tributi a livello locale.
Pertanto, conclude il documento ministeriale, ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016.
Ne deriva che i comuni non possono istituire l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non possono disporre aumenti dei tributi rispetto a quelli vigenti nel 2015 oppure eliminare agevolazioni accordate ai contribuenti.
Unica eccezione per l'imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale. Le sole tariffe che i comuni possono variare sono quelle di natura non tributaria, come il Cosap e la tariffa puntuale, sostitutiva della Tari.
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