Enti locali, fissato il tetto minimo ai compensi dei revisori

Pubblicato il 28 luglio 2017

Il Ministero dell'Interno, nel corso dell'ultima riunione dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ha cercato di fare chiarezza su alcune regole che disciplinano l'attività dei revisori.

Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali

L'Osservatorio, che è stato ricostituito il 15 febbraio 2017 presso il Viminale con il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi di contabilità finanziaria da parte degli amministratori locali, ha preso spunto dal dibattito che è sorto a seguito della deliberazione n. 103/2017/Qmig della Corte dei Conti Lombardia, secondo cui ciascun componente dell'organo di revisione deve avere un compenso che, oltre che avere un tetto massimo, deve anche avere un limite minimo (pari al compenso massimo previsto per i Comuni della fascia demografica immediatamente inferiore, secondo la griglia definita dal dm 20 maggio 2005).

Questa tesi, però, non è stata condivisa dalla sezione autonomie della magistratura contabile (deliberazione n. 16/Sezaut/2017/Qmig del 13 giugno 2017), che ha ribadito che la fissazione dei limiti minimi ai compensi dei revisori degli enti locali non può avvenire ad opera della Corte dei Conti o per altra via, essendo quest'ultima una funzione esclusiva del Legislatore.

Individuato il limite minimo dei compensi dei revisori

Al momento manca una norma in grado di fissare le regole per la determinazione dei compensi dei revisori, anche se nel frattempo è intervenuto l'Osservatorio con la sua conclusione approvata con l'atto del 13 luglio 2017, che ha un certo peso, visto che tale Organismo, oltre al Viminale, rappresenta anche il Mef, gli Affari regionali, l'Anci e i professionisti.

Nell'atto dell'Osservatorio viene abbracciata la tesi della sezione lombarda della Corte dei Conti e ribadito che, per quanto riguarda il compenso dei revisori degli enti locali, vi deve essere oltre che un limite massimo anche un limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

Tale limite minimo dei compensi, infatti, non può essere lasciato al libero arbitrio dei comuni, dal momento che l'autonomia dei revisori locali potrebbe essere seriamente compromessa nel caso in cui la discrezionalità del compenso non fosse circoscritta, non solo entro un limite massimo, ma anche entro un limite minimo che assicuri una adeguata retribuzione ai professionisti.

Così, conclude l'Osservatorio “risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge”.

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