Enti creditizi, stretta sulle sanzioni
Pubblicato il 12 febbraio 2015
Nella seduta del 10 febbraio 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra le altre misure, il testo di un
decreto legislativo volto a
recepire la
Direttiva 2013/36/UE sull'
accesso all'attività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, intervenendo a
modifica del Testo Unico Bancario e del
Testo Unico della Finanza ed in attuazione della delega contenuta nella Legge n.
154/2014, cosiddetta “
Legge di delegazione europea 2013”.
Si precisa che la Direttiva recepita contempla un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento in accoglimento dei contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale.
Tra gli interventi si segnala, in particolare, la previsione di una
riforma complessiva della disciplina delle
sanzioni amministrative applicabili a banche e società di gestione del risparmio. Oltre alle
sanzioni pecuniarie,
elevate nei loro massimali, vengono disciplinate misure di carattere
non pecuniario come l
'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari e l'
ordine di porre termine alle violazioni.
Con riferimento agli
esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale, viene introdotta una complessiva
riforma della disciplina dei relativi
requisiti, tale da integrare i requisiti oggettivi di
onorabilità e di
professionalità con
criteri di competenza e
correttezza.
Contemplato anche un
obbligo di astensione in capo ai soci e agli amministratori qualora si tratti di adottare delibere in presenza di
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi.
Introdotti, infine,
meccanismi di segnalazione di eventuali violazioni normative da parte del personale.
Agenzie di rating, ridotto l'affidamento esclusivo degli enti pensionistici
Nella stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato un decreto legislativo che, in attuazione della
Direttiva 2013/14/UE relativa alle agenzie di rating del credito, mira alla
riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico
ai rating del credito da parte degli
enti pensionistici aziendali o professionali e da parte dei
gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi di investimento alternativi.